Aufgrund des großen Interesses an meinem Kommentar (
deutsch /
französisch) zur möglichen weiteren Erleichterung für Zelebrationen der älteren römischen Meßliturgie übernehme ich hiermit den Ausgangspunkt der Argumentation von der
Erzdiözese Genua, welche die folgenden wertvollen liturgierechtlichen Erläuterungen bei den
Dokumenten und dort unter der Rubrik
Comunicazioni (Precisazioni su eventuale Motu Proprio su Messale S. Pio V) publiziert hat:
Precisazioni in merito ad una eventuale promulgazione di "Motu proprio" per facilitare l'applicazione dell'Indulto sull'uso del Messale così detto di San Pio V
29 novembre 2006
Poiché recentemente nell'Arcidiocesi sono circolati commenti anche fuorvianti, a proposito di una eventuale promulgazione di
Motu proprio per facilitare l'applicazione dell'Indulto sull'uso del Messale, così detto di San Pio V, si ritiene pastoralmente utile chiarificare quanto segue:
1) il Papa, in forza della sua suprema autorità, ha la facoltà di porre in essere atti giuridici e pastorali universalmente validi e vincolanti;
2) la celebrazione legittima e fruttuosa dell'Eucaristia richiede la piena comunione ecclesiale, di cui - in ultima istanza - è garante il Sommo Pontefice che personalmente ha ricevuto dal Signore Gesù Cristo la missione di confermare i fratelli nella fede (cfr. Lc. 22,32; Mt 16,17 - 19; Gv 21,15 - 18); quindi, è proprio il Vescovo di Roma a presiedere, con grande misericordia e gioia, la carità universale, non smettendo mai di cercare l'unità di tutti coloro che credono in Cristo;
3) il Concilio Vaticano II non ha abolito o chiesto di abolire la Messa di San Pio V; piuttosto ne ha chiesto la riforma dell'ordinamento come risulta in modo chiaro dalla lettura della Costituzione sulla Sacra Liturgia, capitolo III, numeri 50-58 (cfr. EV [= Enchirdion Vaticanum] 1/86 - 106);
4) l'ampliamento dell'indulto riguardante la liturgia cosiddetta di San Pio V, non equivale in alcun modo a sconfessare il Concilio Ecumenico Vaticano II, né il Magistero dei Papi Giovanni XXIII e Paolo VI;
5) lo stesso Papa Paolo VI - che nel 1970 promulgò il Messale Romano, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II - concesse personalmente a Padre Pio da Pietrelcina l'Indulto per continuare a celebrare, anche pubblicamente, la Santa Messa secondo il rito di San Pio V, sebbene, dalla Quaresima del 1965 fosse in attuazione la riforma liturgica;
6) già il Papa Giovanni Paolo II aveva offerto, il 3 ottobre 1984, con la Lettera "
Quattuor abhinc annos" - della Congregazione per il Culto Divino (cfr. EV 9/1034 - 1035) - la possibilità ai Vescovi Diocesani di usufruire di un Indulto, onde poter celebrare la Santa Messa usando il Messale Romano secondo l'edizione del 1962, promulgato da Papa Giovanni XXIII. Inoltre lo stesso Pontefice, col
Motu Proprio:
Ecclesia Dei adflicta, (2 luglio 1988 cfr. EV 11/1197 - 1205), stabiliva, tra le altre cose, in forza della sua autorità apostolica: "
... dovrà essere ovunque rispettato l'animo di tutti coloro che si sentono legati alla tradizione liturgica latina, mediante un'ampia e generosa applicazione delle direttive, già da tempo emanate dalla Sede Apostolica, per l'uso del Messale Romano secondo l'edizione tipica del 1962";
7) nella Chiesa sono in vigore - ad incominciare dal IV secolo - differenti liturgie o riti che, pur rispondendo a tradizioni e sensibilità diverse, esprimono la stessa fede cattolica; tale varietà è segno tangibile della vitalità della Chiesa cattolica;
8) il Concilio di Trento non volle unificare con atto d'imperio i riti allora esistenti nella Chiesa latina; infatti, in base al principio stabilito dallo stesso San Pio V - che su richiesta del Concilio attuava la riforma - le chiese e gli ordini religiosi che da almeno due secoli avevano il loro proprio rito di veneranda tradizione, poterono conservarlo. Col passare degli anni, di fatto, il Rito romano si affermò ma mai in modo esclusivo; emblematico il caso del Rito ambrosiano diffuso in alcune valli del Ticino (denominate "Valli Ambrosiane"), in tutta l'Arcidiocesi di Milano ma, anche qui, con eccezioni: Monza, Trezzo, Treviglio;
9) due espressioni valide della stessa fede cattolica - quella di San Pio V e quella di Paolo VI - non possono essere presentate come "
esprimenti visioni opposte" e, quindi, tra loro inconciliabili;
10) in ambito liturgico, le decisioni e l'operato dei Papi - segnatamente Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI - e dei Concili - Tridentino e Vaticano II - non possono essere presentati in modo conflittuale e, tanto meno, alternativo fra loro.
[
FINE DELLA COMUNICAZIONE.]
Buon Natale e Felice Anno Nuovo per tutti i lettori!
Don Alexander - Vizeoffizial Mag. Mag. Dr. Alexander Pytlik
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